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Abilitazione alla professione di perito industriale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588
Comunicato Stampa
Abilitazione alla professione di perito industriale: pubblicata in Gazzetta l’ordinanza Miur
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 39 del 19 maggio,
l’ordinanza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca che indice per il 2020 la sessione degli
esami di abilitazione alla professione. Le prove d’esame si svolgeranno nel mese di novembre 2020
e ad esse potrà partecipare chi ha presentato domanda entro il 18 giugno 2020.
Possono accedere coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione tecnica e concluso un
tirocinio di 18 mesi presso uno studio di un professionista o un’azienda; i laureati triennali, quelli
quinquennali (vecchio e nuovo ordinamento) nelle classi indicate dall’ordinanza Miur che hanno
concluso un tirocinio di 6 mesi svolto, in tutto o in parte, durante il corso di studi universitario.
Inoltre possono fare domanda per sostenere l’esame di abilitazione tutti coloro che, dopo il diploma
d’istruzione tecnica, hanno iniziato il praticantato presso un professionista o un’azienda, o tutti
coloro che sono stati assunti come dipendenti, svolgendo attività inerenti alla professione di perito
industriale. In particolare per i primi quel periodo di praticantato, anche concluso nel 2012, resta
valido ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, e per i secondi c’è la possibilità di potersi
iscrivere con i requisiti maturati in passato, facendosi riconoscere quel periodo di attività ai fini
della pratica professionale anche senza la preventiva (ora obbligatoria) iscrizione al registro dei
praticanti. Un’opportunità resa possibile dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge 89 del
2016 che prevedendo l’accesso all’esame di stato esclusivamente ai laureati triennali garantisce per
un quinquennio l’efficacia dei titoli di studio e di praticantato maturati con il previgente
ordinamento professionale (di cui alla legge 17/90). Un vantaggio non di poco conto che consente
di accedere all’esame senza dover maturare un nuovo periodo di 18 mesi di tirocinio. Tra le
modalità di svolgimento del tirocinio, inoltre, in questa fase emergenziale, figura anche quella di
sostituire i sei mesi con un corso di formazione frontale di almeno 200 ore, che possono diventare
40 ore, se svolte in modalità e-learning. Un modo per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro, riducendo la durata del tirocinio e consentendo, nello stesso tempo, agli aspiranti alla
professione di essere iscritti nel registro dei praticanti prima di aver conseguito il titolo fo